(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di attentato per finalitā terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., č necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumitā di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l'essenza della vita democratica.