(massima n. 1)
La violazione dell'obbligazione propter rem anche se protratta per oltre vent'anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio ma al contrario, avendo carattere permanente, consente ai condomini di esigere l'eliminazione della situazione determinata dalla violazione stessa. (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto irrilevante che la costruzione di un soppalco ritenuto produttivo di una situazione di pericolosa instabilitą per i muri divisori, fosse anteriore di oltre vent'anni dall'accertamento dalla sua lesivitą).