(massima n. 1)
Poiché per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 9 L. 31 maggio 1965, n. 575, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con D.L. 13 maggio 1991, n. 156, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, occorreva che il fatto fosse stato commesso durante l'esecuzione della misura di prevenzione disposta, con provvedimento definitivo, nei confronti dell'imputato, č da escludere la ricorrenza di tale circostanza qualora il soggetto, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, si trovi in stato di libertą vigilata vale a dire sconti una misura di sicurezza incompatibile con la misura di prevenzione applicata nel senso che durante l'esecuzione della prima, restano sospesi gli effetti della seconda.