(massima n. 1)
In tema di concorso fra misure di sicurezza e misure di prevenzione, mentre l'art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, disciplina i rapporti fra la sorveglianza speciale «semplice» e la misura di sicurezza della libertą vigilata, accordando la prevalenza a quest'ultima, nella diversa ipotesi di concorso fra la sorveglianza speciale qualificata dall'obbligo di soggiorno e la libertą vigilata l'art. 12 della medesima legge prevede la piena compatibilitą applicativa delle due misure, sia pure in successione, in coerente attuazione del principio dell'autonomia delle misure di sorveglianza; ne discende che, con riferimento alla terza figura della sorveglianza speciale, qualificata dal divieto di soggiorno, stante la mancata espressa regolamentazione del rapporto di quest'ultima con la libertą vigilata, č possibile la contemporanea applicazione di entrambe le misure.