(massima n. 1)
Il periodo trascorso in libertā vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, terzo comma, della L. n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertā vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale č da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena.