(massima n. 1)
L'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, non estingue anche la misura di sicurezza della libertą vigilata, eventualmente disposta con la sentenza, in quanto l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non comporta l'automatico venire meno della pericolositą sociale del condannato.