(massima n. 1)
Non č ostativo all'accertamento della pericolositā sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della libertā vigilata l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la misura alternativa alla detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche quella pecuniaria o le misure di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, all'esito della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di accertamento della pericolositā sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertā vigilata).