(massima n. 1)
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. Al fine di dimostrare tale impossibilità, colui che abbia tratto lucro dall'azione delittuosa compiuta deve innanzitutto provare di non aver potuto, per una qualche ragione, usufruire dei proventi del reato; deve altresì dimostrare, nel caso in cui abbia svolto (e o svolga) attività lavorativa, che il modesto reddito — appena sufficiente per il proprio sostentamento e per quello dei suoi stretti congiunti — non gli ha consentito di risarcire, neppure in minima parte, le vittime del reato da lui commesso.