(massima n. 1)
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato non osta alla concessione della riabilitazione quando esso derivi, come risulta dal quarto comma n. 2 dell'art. 179 c.p., dall'impossibilitą di adempiere, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di adempiere, nel senso che egli, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi patrimoniali che gli consentano di eseguire il risarcimento stesso senza subire un sensibile sacrificio o le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili. In definitiva, la suddetta impossibilitą, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione, non va intesa in senso restrittivo, ma deve essere valutata in relazione a tutti quegli eventi che comunque possono impedire l'adempimento.