(massima n. 1)
La dimostrazione, da parte del condannato, di non aver potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, idonea a prevalere sull'onere all'adempimento indicato dall'art. 179, ultimo comma, n. 2, c.p., come presupposto necessario per la riabilitazione, deve consistere in elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili e il carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.