(massima n. 1)
In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 179, comma 4, n. 2, c.p., dal condannato che intende dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è consentito al Presidente del collegio di dichiarare «de plano» l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ma è necessario che si dia luogo ad un giudizio di merito sull'esistenza delle obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacità economica posseduta dal richiedente.