(massima n. 1)
La riabilitazione speciale prevista per i minorenni dall'art. 24 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sopravvissuto all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, può essere concessa solo in relazione ad istanza presentata dall'interessato prima del compimento del venticinquesimo anno di età, superato il quale per la riabilitazione non può prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall'art. 179 c.p. e, quindi, dall'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.