(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato e idonea a prevalere sull'onere all'adempimento stabilito dall'art. 179, ultimo comma n. 2, c.p., di non avere potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.