(massima n. 1)
Ai fini della riabilitazione del condannato, non ha efficacia liberatoria in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa che non può essere considerata equivalente alla rinuncia. (Nella specie, relativa ad istanza di riabilitazione da condanna per abuso di ufficio, il condannato aveva trasmesso al Comune, persona offesa del delitto, un assegno, non rifiutato, di 5.000 euro, erroneamente ritenuto dal giudice di merito satisfattivo, in assenza di indicazioni in senso contrario, delle pretese risarcitorie della P.O.).