(massima n. 1)
In tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilitā di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, da valutare non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono al condannato di adempiere, non esclude la sussistenza, a suo carico, di un preciso onere probatorio, in base al quale egli č tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna.