(massima n. 1)
L'impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una causa civile non può che essere riferita alla volontà delle parti e che se la pretesa dell'una fosse ritenuta sproporzionata dall'altra, questa avrebbe sempre la possibilità di corrispondere, nelle more del procedimento, quanto ritenuto dovuto ).