(massima n. 1)
Il termine stabilito dalla legge per poter ottenere la riabilitazione di cui all'art. 179 c.p. relativa ad una condanna in ordine alla quale il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale, decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla liberazione condizionale e non da quella in cui sia stata dichiarata estinta la pena, attesa l'efficacia retroattiva del verificarsi della condizione unicamente alla liberazione medesima.