(massima n. 1)
In tema di riabilitazione il maggior termine di dieci anni previsto dall'art. 179 c.p.p. per la concessione dell'anzidetto beneficio ai recidivi qualificati, decorre, nel caso di pluralitā di sentenze di condanna, dalla data in cui la pena inflitta con l'ultima di esse č stata espiata o si č altrimenti estinta, anche se la recidiva sia stata riconosciuta con una sentenza precedente.