(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del termine per la concessione della riabilitazione, non deve tenersi conto della condanna per fatti non pił costituenti reato per abolitio criminis. (Nel caso di specie, č stata esclusa l'applicabilitą del termine previsto dall'art. 179, comma secondo, c.p., in relazione ad una sentenza di condanna per emissione di assegni a vuoto che aveva ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p.).