(massima n. 3)
In tema di riabilitazione, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l'omessa tacitazione delle sue ragioni creditorie, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione, occorre accertare se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l'inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato (dalla constatata povertà del debitore, dalla inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell'inadempimento in questione).