(massima n. 1)
In tema di riabilitazione non viene soddisfatto l'obbligo della motivazione quando il giudice di merito si limiti ad accettare acriticamente le informazioni di polizia relative alla condotta serbata dal riabilitando. In tale ipotesi, infatti, si attribuisce alla polizia di sicurezza un compito che è proprio del giudice, cioè la valutazione del comportamento del condannato, ed il cui espletamento deve consistere nell'analisi anche di elementi concreti riferiti a fatti storici e non di generici, anche se qualificati, apprezzamenti, così da pervenire in modo organico a un meditato giudizio.