(massima n. 1)
Le condanne o le denunzie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sé ostative alla concessione di tale beneficio, ma occorre che il giudice di merito conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base dei relativi procedimenti e sull'esito del giudizio, indicando, nel caso di reiezione della domanda, gli specifici elementi dai quali č tratto il giudizio in ordine all'assenza del ravvedimento del riabilitando.