(massima n. 1)
In materia di riabilitazione, la denunzia e le condanne riportate dal riabilitando dopo l'emissione delle sentenze oggetto dell'istanza di riabilitazione non escludono di per sé solo il requisito della buona condotta, essendo invece indispensabile che il giudice di merito ricavi da tali accadimenti il convincimento, logicamente corretto, che non sussiste l'anzidetto requisito e motivi in tal senso la conseguente decisione.