(massima n. 1)
A norma dell'art. 179 c.p. la riabilitazione può essere concessa quando, in presenza degli altri presupposti di legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La condotta da considerarsi è quella successiva alla condanna, e la valutazione di essa non può fondarsi sui precedenti penali dell'arrestato.