(massima n. 1)
Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria č un fatto che, per la sua ambiguitā, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non č, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunitā, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.