(massima n. 1)
In presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spetta invece allo stesso istante, per il periodo di permanenza all'estero, fornire documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, da presentare nel termine all'uopo fissato dal giudice; l'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato č compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie.