(massima n. 1)
Le condanne e, a maggior ragione, le denunzie per fatti posteriori a quelli oggetto dell'istanza non possono essere ritenute, di per sé, ostative all'applicazione dell'istituto della riabilitazione, in assenza di una precisa indagine, condotta dal giudice, circa le circostanze, la consistenza, la portata e il carattere degli episodi in esame sotto il profilo della loro sintomaticitą della permanenza di atteggiamenti antisociali, da porsi peraltro in relazione con ogni altro aspetto della condotta complessiva del richiedente.