(massima n. 1)
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza — che non sia espressivo di una generale condotta di vita — valore sintomatico di non completamento dell'emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su un unico episodio di ingiurie, senza valutare il contesto dello stesso e il generale modello di vita seguito dall'istante).