(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, deve escludersi che l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire, di per sé, un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in difetto della valutazione di ulteriori elementi dimostrativi del mancato ravvedimento del condannato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inadempimento deve essere considerato unitamente ad altri elementi come il fatto per cui era stato imposto l'ordine demolitorio, i destinatari di tale ordine, la sua eseguibilitą e le ragioni dell'inottemperanza).