(massima n. 1)
In tema di reati contro l'ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchč essa ne sia presupposto di applicabilitą.