(massima n. 1)
La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale; essa, infatti, č astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa č intervenuta. Da tale operativitā della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli giā verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia giā stati riabilitati. (Fattispecie in tema di riabilitazione militare).