(massima n. 1)
Il condannato per il reato di diserzione, che abbia gią ottenuto la riabilitazione ordinaria ai sensi dell'art. 178 c.p., conserva l'interesse a richiedere la riabilitazione militare prevista dall'art. 72 c.p.m.p. in quanto la prima, a differenza della seconda, non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti militari della condanna, tra i quali deve ritenersi compresa ogni conseguenza che comporti, a causa della condanna medesima, incapacitą giuridiche, preclusioni o limitazioni all'esercizio di facoltą o alla possibilitą di ottenere benefici anche in virtł di atti discrezionali della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di applicazione dei benefici combattentistici previsti dal D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137).