(massima n. 1)
La condanna per diserzione, nel comportare, ai sensi dell'art. 1 D.L.vo 4 marzo 1948 n. 137, l'automatica esclusione dai benefici combattentistici, comporta, del pari automaticamente, l'esclusione dalle onorificenze militari, incidendo sullo status di militare del condannato, con chiaro contenuto sanzionatorio. Pertanto, la non applicazione dei benefici combattentistici costituisce un effetto penale della condanna per diserzione, estinguibile, a norma dell'art. 412 c.p.m.p., mediante estensione degli effetti della riabilitazione comune gią conseguita.