(massima n. 1)
Poiché, dopo la riabilitazione prevista dalla legge penale comune (art. 178 c.p.), non residuano effetti penali della condanna per diserzione (art. 146 c.p.m. di guerra) da estinguere mediante la cosiddetta riabilitazione militare, ne deriva, come logico corollario, l'inesistenza dell'interesse alla relativa domanda che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile: non costituiscono effetti penali della condanna de qua, infatti, la perdita dei benefici combattentistici previsti dagli artt. 11 D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137, e 1 legge 24 maggio 1970, n. 336, né la perdita delle distinzioni onorifiche, ex art. 4, ultimo comma, legge 24 aprile 1950, n. 390, né la perdita dell'onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come deminutio dello status del militare, posto che tale sanzione non è preveduta dal diritto positivo.