(massima n. 1)
La domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna. (Nella concreta fattispecie, l'istanza di riabilitazione era stata respinta sulla base del rilievo che l'interessato aveva successivamente riportato una denuncia per una violazione in materia di gestione di rifiuti, definita con lo strumento dell'oblazione).