(massima n. 1)
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 c.p., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena.