(massima n. 1)
Non costituiscono, di per sé, ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o pił denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali č intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima.