(massima n. 1)
Per la revoca della liberazione condizionale disposta in conseguenza della successiva commissione di reato, la medesimezza dell'indole č richiesta solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti. Ne consegue che, qualora la persona ammessa alla liberazione condizionale commetta un delitto, la revoca del beneficio scatta automaticamente, quali che ne siano l'indole e la gravitā.