(massima n. 2)
L'art. 177 c.p. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, in relazione di alternativitā, e cioč la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza irrevocabile, oppure la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertā vigilata, con la differenza che, mentre nel primo caso la revoca ha carattere automatico, nel secondo caso occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l'addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato č stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.