(massima n. 1)
In tema di revoca della liberazione condizionale, la declaratoria di incostituzionalità (parziale) dell'art. 177, primo comma, c.p. — nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale — pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 282 del 1989, esplica i suoi effetti anche allorché la revoca del beneficio sia stata disposta con provvedimento divenuto irrevocabile anteriormente a detta sentenza. La efficacia retroattiva della suindicata pronuncia della Corte costituzionale ha il suo logico fondamento nel fatto che la illegittimità dichiarata attiene a una disposizione — quella, appunto, di cui all'art. 177, primo comma, ultima parte, c.p. — che disciplina il computo della durata della pena e che, quindi, presuppone che il rapporto punitivo non sia ancora estinto.