(massima n. 1)
In caso di revoca della liberazione condizionale, la determinazione della residua pena da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertą condizionale, delle restrizioni di libertą subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 1989, va effettuata avendo riguardo al periodo trascorso dall'inizio dell'esperimento alla data della violazione che ha dato causa alla revoca, e non anche all'ulteriore periodo intercorso fra detta data e l'adozione formale del provvedimento di revoca.