(massima n. 1)
La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile «in parte», ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto, ovvero, sempre per la medesima volontà, convertibile in pena di altra specie; né il condono parziale può applicarsi al limitato scopo dell'anticipata maturazione dei periodi di pena espiata necessari per l'accesso a taluni benefici penitenziari, perché questi hanno come presupposto, oltre che una pregressa espiazione, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da cui l'indulto prescinde completamente.