(massima n. 1)
Il disposto del secondo comma dell'art. 174 c.p., che stabilisce che il condono si applica, nel concorso di pił reati, una sola volta dopo cumulate le pene (cumulo materiale, non giuridico), va inteso con riferimento alle pene condonabili, non potendo operare detto beneficio su un cumulo che comprenda pene non estinguibili per detta causa (o per esclusione oggettiva dei relativi reati o per esclusione soggettiva concernente l'autore). Ove quest'ultima ipotesi si verifichi, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e formare un cumulo autonomo delle prime, applicando, solo a queste ultime, l'indulto nella misura consentita.