(massima n. 1)
Le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l'estradizione non possono essere eseguite, sicché, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili d'immediata esecuzione.