(massima n. 1)
L'art. 174, comma secondo c.p., nel disporre che «l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene», si riferisce al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa di estinzione della pena o di detrazione del presofferto puņ operare su un cumulo che comprenda pene inattaccabili dalla causa in questione.