(massima n. 1)
In tema di applicazione dell'indulto, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto al limite dell'art. 7 della L. 18 febbraio 1987, n. 34 ed alle successive unitarie detrazioni di pene per gli indulti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744 e 16 dicembre 1986, n. 865, allorché l'uno o l'altro beneficio non siano applicabili a tutte le pene concorrenti: in tale ipotesi, infatti, si deve sciogliere il cumulo, applicare l'uno e l'altro indulto alla pena condonabile (o al cumulo di quelle condonabili) e quindi procedere ad una nuova e definitiva operazione di cumulo, unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dell'uno o dell'altro beneficio.