(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 174, secondo comma, c.p., secondo la quale l'indulto «si applica una sola volta, dopo cumulate le pene», si riferisce al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa estintiva della pena può operare su un cumulo che comprenda pene inattaccabili dalla causa medesima. Ciò consegue al principio generale secondo cui, ove esistano cause di estinzione della pena, di detrazione del presofferto o, comunque, di caducazione o modificazione del potere dello Stato di curare l'esecuzione della condanna, le quali siano applicabili ad alcune soltanto delle pene concorrenti, si deve prima procedere a un cumulo parziale di tali pene (al fine di rendere possibile l'applicazione del beneficio o la detrazione del presofferto) e poi a nuovo cumulo delle pene residue, ripetendo, se necessario, l'operazione fino al cumulo definitivo, e attuando le eventuali riduzioni di cui all'art. 78 c.p. solo nell'ambito di ogni singola operazione.