(massima n. 1)
Mentre per quel che riguarda l'applicazione dell'indulto la necessità che si addivenga prima al cumulo delle pene discende dal disposto dell'art. 174, secondo comma, c.p., analogo principio deve peraltro valere anche quando si debba applicare amnistia o dichiarare l'estinzione di reato o di pena, attesa la necessità di preliminare verifica circa l'eventuale sussistenza di condizioni le quali impongano la revoca di precedenti provvedimenti di loro applicazione o la modifica dei loro referenti normativi i quali possono indurre anche a modificazioni quantitative, o di condizioni che modifichino la fungibilità eventualmente da rilevare. La unificazione delle pene concorrenti, pertanto, anche se non consacrata in formale ed autonomo provvedimento di cumulo finisce — ove si possa incidere sulla eseguibilità di uno dei provvedimenti che devono partecipare al cumulo — con l'essere necessaria come precedente momento logico-giuridico.