(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 174, secondo comma, c.p. ha lo scopo di impedire, in caso di concorso di reati, il superamento dei limiti di legge mediante reiterazione o moltiplicazione del condono e si riferisce soltanto al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa estintiva della pena può operare su un cumulo unitario e globale che comprenda pene inattaccabili dalla causa in questione. Ne consegue che le pene inflitte per reati coperti da amnistia impropria, non essendo più eseguibili, non possono ricomprendersi nel provvedimento di unificazione delle pene, dal quale, qualora vi si sia già provveduto, vanno escluse, previo scioglimento del cumulo.