(massima n. 1)
La regola di cui all'art. 174, comma secondo, c.p., in virtù della quale l'indulto è una sola volta applicabile sulla pena unificata, può essere osservata solo a condizione che tutte quelle che concorrono a formarla siano ricadenti nell'ambito del provvedimento di clemenza. Se, invece, il condono è applicabile solo a talune pene, ovvero lo è in misura ridotta, il cumulo va scisso e il beneficio va applicato solo su quell'insieme di pene che ne possono usufruire.